Il contratto di assicurazione è un accordo stipulato tra due parti, disciplinato dall'Art. 1882 del Codice Civile. L'assicuratore è la parte rappresentata dalla compagnia assicurativa, con la quale si stipula la polizza, e l'altra parte è rappresentata dall'assicurato, che, mediante il versamento di un pagamento annuo, o mensile, detto 'premio', viene tutelata da rischi e danni precisi, nelle modalità stabilite dalle parti e contenuta nel contratto.
Si tratta di un contratto di tipo aleatorio, ciò significa che, al momento della stipulazione del contratto, nessuna delle parti conosce i vantaggi e gli svantaggi, in quanto non si conoscono le circostanze future, nonché incerte.
Il contratti di assicurazione si suddividono principalmente in due grandi categorie, che sono ramo danni e ramo vita; la prima interessa i contratti in cui l'assicuratore è tenuto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'assicurato, e contenuti nel contratto. La seconda riguarda i contratti del ramo vita, che prevedono il versamento di un capitale, in caso di morte o in caso di sopravvivenza nella data prestabilita.
Le polizze assicurative sono una forma di tutela, che permette all'assicurato di avere garanzie assistenza, nel caso in cui si verifichi il rischio stipulato nel contratto.
Per sussistere il contratto di assicurazione, è fondamentale che vi siano due elementi; deve innanzitutto esistere una probabilità del rischio per cui si stipuli la polizza, e entrambe le parti, assicuratore e assicurato, devono essere estranei al controllo del rischio, deve cioè essere un accordo aleatorio.